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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 599

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

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Testo in vigore dal: 11-9-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al
Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
  Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art.
3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Udito  il  parere  della  Commissione  parlamentare di cui al comma
ottavo dello stesso art. 3;
  Ritenuto   che   l'ente   pubblico   "Opera   nazionale  assistenza
all'infanzia  delle  regioni  di  confine"  non e' necessario ai fini
indicati nel citato art: 3;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  L'ente  pubblico  "Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle
regioni  di  confine"  e' soppresso a decorrere dal termine dell'anno
scolastico 1976-77.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 luglio 1977

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1977
  Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 18