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LEGGE 1 agosto 1977, n. 563

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".

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Testo in vigore dal: 8-9-1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge
4  dicembre  1956, n. 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione
dell'ONMI  di  cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  Non dovranno essere riproposte le domande gia' presentate, anche se
fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.