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LEGGE 16 giugno 1977, n. 372

Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 24-7-1977
al: 8-10-2010
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per assicurare l'efficienza operativa  dell'Esercito,  il  Ministro
per la difesa e' autorizzato a predisporre e realizzare  il  seguente
programma: 
    approvvigionamento  di  artiglierie,  relativo  munizionamento  e
supporto, apparati per l'acquisizione obiettivi e  l'automazione  del
tiro; 
    approvvigionamento di sistemi missilistici contraerei e  relativo
supporto e ammodernamento  di  taluni  mezzi  convenzionali  gia'  in
servizio, per la difesa aerea a bassa e bassissima quota; 
    approvvigionamento  di  lanciarazzi,  sistemi   missilistici   ed
elicotteri armati e relativo supporto per  la  difesa  controcarri  a
corta, media e lunga distanza; 
    approvvigionamento di mezzi ruotati,  cingolati  e  corazzati  da
trasporto, da combattimento e ausiliari e relativi  apparati  per  la
visione e puntamento notturno; sviluppo di un veicolo da trasporto  e
da combattimento di nuova formula, destinato  a  sostituire  analoghi
mezzi corazzati da trasporto della "vecchia generazione"; 
    approvvigionamento di stazioni radio e di apparecchiature TLC per
l'ammodernamento delle trasmissioni campali e territoriali; 
    approvvigionamento di apparati per l'automazione delle operazioni
di gestione del materiale. 
  Il programma dovra' comprendere contratti  di  ricerca  avanzata  e
innovativa relativa ai detti mezzi e sistemi. 
  Il programma stesso verra' comunicato ad  entrambe  le  Camere  dal
Ministro  per  la  difesa  entro  sei  mesi  dall'approvazione  della
presente legge. 
  Il Ministro per la difesa trasmette ogni  anno,  in  allegato  allo
stato di previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa,  una
relazione sullo stato  di  attuazione  della  presente  legge  e  del
relativo  programma  di  approvvigionamento  degli   armamenti,   dei
materiali, dei mezzi e delle apparecchiature, nonche' l'elenco  delle
societa' e imprese con le quali sono stati stipulati i  contratti  di
cui al successivo articolo 3. 
  La relazione dovra' anche  dare  conto  dell'attivita'  svolta  dal
comitato di cui al successivo articolo 3, con particolare riferimento
ai pareri e ai controlli  sui  progetti  esaminati  e  sui  contratti
autorizzati.