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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1977, n. 351

Esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1977, n. 535 (in G.U. 20/08/1977, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980)
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Testo in vigore dal:  3-7-1977 al: 20-8-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e di emanare norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta successivamente alla scadenza del termine ma entro il 15 luglio 1977, non si applicano le pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, né la sopratassa e gli interessi previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.