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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1977, n. 351

Esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1977, n. 535 (in G.U. 20/08/1977, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980)
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Testo in vigore dal: 21-8-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
l'esonero  dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate
entro  il  15  luglio 1977 e di emanare norme per il funzionamento di
alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nei  confronti  dei  soggetti  tenuti a presentare dichiarazioni di
redditi  entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione
e  versino  la  relativa  imposta  successivamente  alla scadenza del
termine  ma  entro  il  15  luglio  1977,  non  si  applicano le pene
pecuniarie  previste per la tardiva dichiarazione dagli articoli 46 e
47  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive  modificazioni, ne' la sopratassa e gli interessi
previsti  dagli  articoli  9  e  92  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
  ((Nei  confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello
di  allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977
per  le  dichiarazioni  indicate nel comma precedente, che presentino
dello  modello  anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la
pena  pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784)).