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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 325

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 agosto 1977, n. 525 (in G.U. 19/08/1977, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1977)
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Testo in vigore dal: 21-6-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la  legge  12  febbraio  1977, n. 33, concernente la proroga
della durata in carica delle commissioni per i artigianato fino al 30
ottobre 1977;
  Considerato  che  la  procedura  elettorale per il rinnovo di detti
organi  dovra'  avere  inizio, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1956, n. 1202, il
2 luglio 1977;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  prorogare
ulteriormente la durata in carica delle commissioni per l'artigianato
in attesa dell'emanazione della legge-quadro per l'artigianato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il   periodo   di   durata  in  carica  delle  attuali  commissioni
provinciali  e  regionali  per  l'artigianato  nonche'  del  comitato
centrale  dell'artigianato,  gia'  prorogato  sino al 30 ottobre 1977
dalla legge 12 febbraio 1977, n. 33, e' ulteriormente prorogato di un
anno.