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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 315

Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988)
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Testo in vigore dal:  3-7-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario:
Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 12 maggio 1977;

Sulla

proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Con il decreto di nomina l'uditore giudiziario è addetto per lo svolgimento del tirocinio al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello.