stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 315

Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988)
nascondi
Testo in vigore dal: 3-7-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario:

  Visto  l'art.  48  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916;
  Vista la legge 30 maggio 1965, n. 579;
  Vista  la  tabella  D  allegata  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 2 aprile 1969, n. 303;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
adottata nella seduta del 12 maggio 1977;
  Sulla   proposta   del  Guardasigilli  Ministro  per  la  grazia  e
giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con  il  decreto  di nomina l'uditore giudiziario e' addetto per lo
svolgimento del tirocinio al tribunale, alla procura della Repubblica
o alla pretura di una citta' sede di corte di appello.