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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1977, n. 313

Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1977, n. 503 (in G.U. 13/08/1977, n.221).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1977)
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Testo in vigore dal: 14-8-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prorogare i
termini  per  la  presentazione della dichiarazione dei redditi delle
persone  fisiche  domiciliate  in  alcuni  comuni  del Friuli-Venezia
Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze  di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nei  confronti  dei  soggetti all'imposta sul reddito delle persone
fisiche   aventi  domicilio  fiscale  nei  comuni  indicati  a  norma
dell'art.  20  del  decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  29 maggio 1976, n. 336, ed a norma
dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito,
con  modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' prorogato
((al   31  dicembre  1977  il  termine  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976)).