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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 287

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 01 agosto 1977, n. 492 (in G.U. 10/08/1977, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1977)
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Testo in vigore dal: 12-6-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione  sugli  oli  minerali  e  sui   prodotti   della   loro
lavorazione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla
disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro
e per l'industria, il commercio e l'artigianato; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine  sugli  oli  lubrificanti  diversi  da  quelli  bianchi  sono
aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale. 
  Le  aliquote   ridotte   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di  confine  previste  dalla  lettera  D),
punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla
legge  19  marzo   1973,   n.   32,   e   successive   modificazioni,
rispettivamente,  per  il  petrolio  lampante  destinato  ad  uso  di
illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli  da  gas  da
usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e
per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 1.800 a L. 2.200
al quintale. 
  Le lettere G),  H),  M)  ed  N),  della  predetta  tabella  B  sono
sostituite dalle seguenti: 
 
    


"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:                 Aliquota
                                                                per
                                                             quintale
                                                               lire
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1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il
collaudo dei motori di  autoveicoli, di aviazione e marini,
nonche per  la  revisione  dei motori  di  aviazione,  nei
quantitativi  che verranno stabiliti  dall'Amministrazione
finanziaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
2) impiegati per  generare  forza  motrice  in  lavori  di
perforazione  per  ricerche  di  idrocarburi  e  di  forze
endogene nel sottosuolo nazionale  . . . . . . . . . . . . . . . 100
3)  impiegati  per  l'azionamento  di  macchine   idrovore
per   il sollevamento delle acque allo  scopo di agevolare
la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . ..100
4) impiegati  per  generare  direttamente o indirettamente
energia elettrica, purche la  potenza  installata  non sia
inferiore a kW 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
5) da  usare  direttamente come combustibili nei forni nei
quali la temperatura della superficie di scambio esposta al
riscaldamento  supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e
negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi
in prodotti chimici di natura diversa . . . . . . . . . . . . .  100

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e
nei forni:
   a) densi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
   b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
   c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
   d) fluidissimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100
2) impiegati  per generare forza motrice in lavori di per-
forazione  per  ricerche di idrocarburi e di forze endogene
nel sottosuolo nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il
sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva-
zione dei fondi rustici su terreni bonificati. . . . . . . . . . 100
4) impiegati  per  generare  direttamente o indirettamente
energia elettrica, purche la potenza installata non sia in-
feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5) impiegati  per  produrre direttamente forza motrice con
motori  fissi  in  stabilimenti  industriali, agricolo-indu-
striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100
6) destinati,  quale  ingrediente,  alla fabbricazione dei
pannelli fibro-legnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il
collaudo  dei  motori marini, nei quantitativi che saranno
stabiliti dalla Amministrazione finanziaria. . . . . . . . . . 2.000
8) destinati  ai  consumi interni delle raffinerie e degli
stabilimenti  che trasformano gli oli minerali in prodotti
chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combusti-
bili densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 35
9) le  terre  da  filtro residuate dalla lavorazione degli
oli  lubrificanti,  contenenti non piu del 45 per cento in
peso  di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini
della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi,
se destinate alla  diretta combustione nelle caldaie e nei
forni.
L'aliquota d'imposta si applica  sulla  quantita di prodot-
ti petrolici contenutavi.

M) Oli  minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combu-
stibili compresi quelli speciali:
1) impiegati  nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei
lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di for-
ze  endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni
tecnicamente necessarie nei pozzi stessi . . . . . . . . . . . . 100

N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petro-
lio  naturale  greggio,  aventi  le  caratteristiche  per
essere  classificati  come  "paraffina,  cere di petrolio
o  di  scisti,  residui paraffinosi (greggi o diversi dai
greggi)":
1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e
nei forni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2) impiegati  per  generare  direttamente o indirettamente
energia elettrica, purche la potenza installata non sia in-
feriore a kW 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3) impiegati  per  produrre direttamente forza motrice con
motori  fissi  in  stabilimenti  industriali, agricolo-indu-
striali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . . . . . . 100
4) destinati  ai  consumi interni delle raffinerie e degli
stabilimenti  che trasformano i prodotti petroliferi in pro-
dotti chimici di natura diversa. . . . . . . . . . . . . . . . . .35

    
 
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sono riservati allo Stato.