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DECRETO-LEGGE 30 aprile 1977, n. 151

Cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 07 giugno 1977, n. 296 (in G.U. 14/06/1977, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1977)
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Testo in vigore dal: 3-5-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare le
cause di sospensione della durata della custodia preventiva;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  sesto  comma  dell'art.  272  del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "I  termini  stabiliti  nel  presente  articolo  rimangono  sospesi
durante  il  tempo  in  cui  l'imputato e' sottoposto ad osservazione
psichiatrica  e,  nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il
dibattimento   e'   sospeso  o  rinviato  per  legittimo  impedimento
dell'imputato  ovvero  a richiesta sua o del difensore o comunque per
fatto  a  lui  imputabile,  ovvero  per  causa  di forza maggiore che
impedisca  di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa,
sempre  che  la  sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze    istruttorie,   ritenute   indispensabili   con   espressa
indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio".