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DECRETO-LEGGE 4 marzo 1977, n. 58

Modificazioni alle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 maggio 1977, n. 183 (in G.U. 13/05/1977, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1977)
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Testo in vigore dal: 15-3-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  18  marzo  1976,  n.  46, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza ai modificare le
aliquote   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  alcuni  prodotti
alcolici;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  le  cessioni  e le importazioni di acqueviti diverse da quelle
indicate  nel  n.  27)  della  tabella  B  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,   l'aliquota   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e'
stabilita nella misura del diciotto per cento.