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LEGGE 23 febbraio 1977, n. 49

Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal: 4-3-1977
al: 30-6-1998
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa autorizza lo
svolgimento  di  pubbliche  riunioni  del  mercato  ristretto  per la
negoziazione  dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale presso
le   borse   valori,  sentiti  la  camera  di  commercio,  industria,
agricoltura e artigianato e il Consiglio nazionale degli ordini degli
agenti  di  cambio, in conformita' di apposito regolamento deliberato
entro  quattro  mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
  La  negoziazione  dei  titoli  e'  effettuata  per  contanti  e per
l'esclusivo  tramite  degli  operatori  autorizzati  a negoziare alle
grida.
  Le  riunioni hanno luogo negli stessi locali adibiti alle attivita'
di borsa, ma in ore diverse da quelle destinate alla negoziazione dei
titoli ammessi alla quotazione ufficiale.