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LEGGE 21 febbraio 1977, n. 29

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.

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Testo in vigore dal: 23-2-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976,  n.  850,
concernente norme relative al trattamento  assistenziale  dei  ciechi
civili, dei  sordomuti  e  degli  invalidi  civili  con  le  seguenti
modificazioni: 
    L'articolo 1 e sostituito dal seguente: 
    "Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i limiti di reddito  di  cui
agli articoli 6, 8 e 10  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,  n.  114,
quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della  legge  3
giugno 1975, n. 160, sono elevati,  per  i  ciechi  assoluti,  per  i
sordomuti e  per  i  mutilati  e  invalidi  civili  assoluti  di  cui
all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire  1.560.000
a L.  3.120.000  e  vengono  annualmente  aumentati  in  misura  pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale". 
  L'articolo 2 e' soppresso. 
  L'articolo 3 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 3-bis. - Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo  1,
il limite di reddito di cui al  secondo  comma  dell'articolo  8  del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge  16  aprile
1974, n. 114, quale modificato  dal  secondo  comma  dell'articolo  7
della legge 3 giugno 1975, n. 160,  e'  elevato  per  la  concessione
dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di eta'
inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000
e viene  annualmente  aumentato  in  misura  pari  all'aumento  annuo
dell'importo della pensione sociale. 
  La condizione del possesso del  reddito  non  superiore  al  limite
indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso  che
i rappresentanti legali siano  i  genitori,  a  quello  di  essi  che
risulta possessore del reddito piu' elevato. 
  Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti
di reddito di cui al primo comma del presente articolo  si  intendono
aumentati di L. 500.000 per ogni figlio a carico. 
  I limiti si  intendono  raddoppiati  qualora  nello  stesso  nucleo
familiare vi sia piu' di un minore invalido non deambulante. 
  Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e successive modificazioni, e' abrogato, fermi restando i  limiti  di
reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto". 
  "Art. 3-ter. - Gli organi preposti  alla  concessione  di  benefici
economici a favore dei ciechi civili,  invalidi  civili  e  sordomuti
hanno facolta', in ogni tempo,  di  accertare  la  sussistenza  delle
condizioni per il godimento  dei  benefici  previsti,  disponendo  la
eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo  giorno  del
mese successivo alla data del relativo provvedimento. 
  Non puo' essere chiesta la  restituzione  delle  somme  dovute  dai
ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti  dei  quali
sia stata disposta la revoca dei benefici  anteriormente  all'entrata
in vigore del presente decreto". 
  All'articolo 4, primo  comma,  le  parole:  "10.000  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "30.000 milioni". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1977 
 
                                LEONE 
 
  ANDREOTTI - COSSIGA - 
  MORLINO - STAMMATI - 
  ANSELMI - DAL FALCO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO