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REGIO DECRETO 9 agosto 1876, n. 3298

Che determina il modo di accertare i diritti militari della regia marina alla giubilazione per ferite ed infermità incontrate per ragione di servizio. (076U3298)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  5-10-1876 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti il titolo II, sezione II; il titolo IV, sezione I e III, ed il titolo V all'articolo 44 della legge 20 giugno 1851;
Visti gli articoli 8 e 18 della legge 26 marzo 1865;
Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Qualunque militare dei corpi della Regia Marina che, a termini degli articoli 3 e 4 della legge 20 giugno 1851, intenda far valere i suoi diritti alla giubilazione, dovrà porgerne domanda per via gerarchica al comandante in capo del dipartimento militare marittimo al quale appartiene.