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LEGGE 6 agosto 1876, n. 3261

Concernente la istituzione di depositi franchi nelle principali piazze marittime del Regno. (076U3261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1876 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a concedere a Corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi delle principali città marittime del Regno, semprechè la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

Tale concessione non potrà ottenersi quando i locali che si intendono destinare a deposito franco non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale, a norma di quanto è disposto nell'articolo 1, primo alinea, del regolamento doganale 11 settembre 1862.