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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1976, n. 904

Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonchè all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.

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Testo in vigore dal: 28-1-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  il  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, che approva il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'  generale  dello  Stato  e successive modificazioni e il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  luglio 1967, n. 851,
recante  norme  in  materia  di  tessere di riconoscimento rilasciate
dalle amministrazioni dello Stato;
  Udito il parere della Corte dei conti;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, e' sostituito dal seguente:
  "Nei  contratti  per  forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in
conto  da  disporsi  per  somme  dovute e giustificate dai prescritti
documenti,  nei  limiti  in cui sono ammessi dalla legge, non possono
eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale".