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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 852

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31 (in G.U. 22/02/1977, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1977)
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Testo in vigore dal: 25-12-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prorogare i
termini  di  scadenza  di  alcune  agevolazioni fiscali in materia di
imposta sul valore aggiunto e di stabilire nella stessa materia nuove
norme per le dichiarazioni e i versamenti;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  riduzioni  all'1  per  cento,  al  3 per cento e al 6 per cento
dell'aliquota    dell'imposta    sul    valore   aggiunto   previste,
rispettivamente,  nel  primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art.
78  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  come  modificato  con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il
decreto-legge  6  luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n.
493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977.