stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. 463

Norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1976, n. 557 (in G.U. 14/08/1976, n.214).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-7-1976
al: 14-8-1976
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza, al fine di assicurare la piena
efficienza  dei  servizi antincendi e di protezione civile in seguito
all'adozione  dal  1  luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto
dall'art.  11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per
il  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di provvedere
ad  una  nuova  disciplina dei compensi per il lavoro straordinario e
delle  indennita'  per il servizio notturno e festivo, nonche', della
partecipazione alla mensa gratuita del Corpo predetto;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  luglio  1976,  per  la  durata di mesi tre, e
comunque  non  oltre  la  data di attuazione degli accordi formati in
materia  ai  sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la
misura  oraria  dei  compensi  per  lavoro straordinario prestato dal
personale dei ruoli tecnici, dai capi reparto, dai capi squadra e dai
vigili  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata, per
ogni  qualifica,  secondo  il  relativo indice percentuale risultante
dalla  tabella  allegata,  assumendo  a base un importo pari ad 1/175
della  retribuzione  iniziale  lorda  mensile  per  stipendio  e  per
indennita'  di  funzione  del  primo  dirigente alla classe iniziale,
maggiorato del 15 per cento.
  Con  la  medesima  decorrenza  e  per il medesimo periodo di cui al
precedente   comma   la   misura   oraria  dei  compensi  per  lavoro
straordinario  prestato  dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  e' determinata, per il dirigente superiore e per il primo
dirigente,  in  misura  pari  ad  1/175 della rispettiva retribuzione
iniziale  lorda  mensile,  comprensiva  dell'indennita'  di funzione,
maggiorata del 15 per cento.
  Per  il lavoro straordinario prestato in orario notturno, dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo, e nei giorni festivi, purche' si
tratti  di  lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di
cui ai commi precedenti e' elevata del 30 per cento.
  Le  misure  dei  compensi  per  lavoro straordinario risultanti dal
presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad
1/175  della  misura  mensile  della  indennita' integrativa speciale
spettante alla generalita' del personale di cui al primo e al secondo
comma in attivita' di servizi alla data del 1 gennaio 1976. Le misure
complessive  cosi'  ottenute  sono  arrotondate  alle  lire dieci per
eccesso.
  I   compensi  per  lavoro  straordinario,  spettanti  al  personale
direttivo,  esclusi  i  dirigenti,  e  a quello di concetto del ruolo
tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8
della  legge 15 novembre 1973, n. 734, per i servizi e le prestazioni
di  cui  alla  legge  26  luglio  1965,  n. 966, continuano ad essere
liquidati  sulla  base  della  misura  oraria  vigente  anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto.