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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1976, n. 407

Individuazione degli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1982)
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Testo in vigore dal: 29-6-1976
al: 2-9-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, recante  norme
sulla individuazione degli uffici periferici  dei  singoli  Ministeri
cui vanno presentati i rapporti relativi alle violazioni per le quali
e' prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa, nei casi in
cui non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il  pagamento  ai
sensi dell'art. 5 della legge medesima; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato
il rapporto previsto dall'art. 7 della legge  24  dicembre  1975,  n.
706, sono indicati come segue: 
 
  Ministero degli affari esteri: gli ispettorati di frontiera per gli
italiani  all'estero  delle  citta'  di  Genova,  Messina,  Napoli  e
Trieste, per le violazioni di cui al regio decreto 13 novembre  1919,
n.  2205,  alla  legge  17  aprile  1925,  n.   473,   e   successive
modificazioni, nonche'  al  regolamento  di  esecuzione  della  legge
sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n.  375,
e successive modificazioni. 
 
  Ministero dell'interno: le prefetture, per  le  violazioni  di  cui
agli articoli 47 e 56 del regio decreto-legge  15  ottobre  1925,  n.
2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n.  562;  alla  legge  24
luglio 1930, n. 1278; all'art. 21 del regio decreto-legge 2  novembre
1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.  367;  agli
articoli 17 e 18 della legge 8 febbraio  1948,  n.  47;  all'art.  8,
commi primo, terzo e quarto, della legge 21 marzo 1958, n. 327;  agli
articoli 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185;  all'art.  32
della legge 25 novembre 1971, n.  1096;  all'art.  11,  comma  terzo,
della legge 2 febbraio 1973, n. 7. 
  Resta salva la competenza attribuita al prefetto nel caso  indicato
dall'art. 7, primo comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706. 
 
  Ministero di grazia e giustizia: gli archivi notarili distrettuali,
per le violazioni delle norme sull'ordinamento del notariato e  degli
archivi notarili e per le infrazioni commesse dai  notai  e  previste
dal codice civile. 
 
  Ministero delle finanze:  a)  le  intendenze  di  finanza,  per  le
violazioni di cui all'art. 5  del  testo  unico  sulle  acque  e  gli
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre  1933,  n.
1775, ed agli articoli 21 e 22 delle disposizioni regolamentari per i
canali demaniali d'irrigazione, approvate con regio decreto 3  maggio
1937, n. 899, nonche' alle norme di tutela e di  polizia  di  cui  al
testo unico sulle opere idrauliche approvato  con  regio  decreto  25
luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, ed  al  testo  unico
sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775;  b)  l'amministrazione  generale  dei  canali
demaniali d'irrigazione (canali Cavour),  per  la  repressione  delle
violazioni concernenti i  canali  demaniali  amministrati,  da  detto
ufficio,  ai  sensi  delle  disposizioni   regolamentari   approvate,
rispettivamente, con regi decreti 29 marzo 1906, n. 121, e  3  maggio
1937, n. 899. 
 
  Ministero della difesa:  il  comandante  militare  territoriale  di
regione, il comandante in capo di dipartimento militare marittimo, il
comandante di regione aerea, per le  violazioni  di  cui  all'art.  8
della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, alla legge 27 marzo  1930,  n.
460, e successive modificazioni, nonche' all'art. 150 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. 
 
  Ministero dei lavori pubblici: le sezioni  dell'ufficio  del  genio
civile, escluse dal trasferimento alle regioni ai sensi dell'art. 12,
lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  15  gennaio
1972, n. 8, per le violazioni di cui all'art.  219  del  testo  unico
sulle acque ed impianti elettrici  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775. 
 
  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste:   a)   in   materia
forestale: i capi degli ispettorati ripartimentali delle foreste, per
le violazioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269; b) in materia
di demanio forestale e armentizio: le intendenze di finanza,  per  le
violazioni di cui all'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923,  n.
3244 e all'art. 61 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801; c) in
materia di importazione, esportazione e transito di piante, parti  di
esse e semi: gli osservatori per le malattie  delle  piante,  per  le
violazioni di cui all'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987;  d)
in materia di accertamenti  connessi  alla  corresponsione  di  aiuti
comunitari: gli ispettorati dell'alimentazione, per le violazioni  di
cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto-legge  21  novembre  1967,  n.
1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968,  n.  10,  e  successive
modifiche. 
 
  Ministero dei trasporti: A) Direzione generale della motorizzazione
civile  e   dei   trasporti   in   concessione:   a)   il   direttore
compartimentale  della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in
concessione per la Sicilia ed i capi degli uffici  provinciali  della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione   per   le
violazioni di cui alle seguenti disposizioni: art. 36 della legge  28
settembre 1939, n. 1822, e successive  modificazioni;  articoli  153,
154, 204, 206, 212, 213 del testo unico delle disposizioni  di  legge
per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione
meccanica e le automobili approvato con regio decreto 9 maggio  1912,
n. 1447; art. 7 della legge 14 giugno 1949, n. 410; articoli 18, 19 e
37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150; art. 1  del  regio
decreto-legge 9 maggio 1926, n. 1059; articoli 47, 51,  52,  53,  54,
55, 56, 58, 59, 64 e 65 del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e
successive modificazioni; art. 2 del regio decreto 22 maggio 1892, n.
354; titolo IV del  regio  decreto  31  ottobre  1873,  n.  1688,  in
relazione alle contravvenzioni contenute nei titoli II e III; art. 61
in relazione agli articoli 53 e 54 del regio decreto 17 giugno  1900,
n. 306, articoli 1, 2 e  3  della  legge  27  luglio  1967,  n.  660;
articoli 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,  1183,
1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1191, 1192,  1194,  1195,  1197,  1202,
1203, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215,  1217,  1219,  1220,  1221,
1223, 1224, 1227, 1229, 1230, 1233 e 1234 del regio decreto 30  marzo
1942, n. 327; alla legge 11 novembre 1975, n. 584; b)  i  capi  degli
uffici provinciali della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
concessione di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catanzaro, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Pescara, Perugia,  Potenza,  Roma,  Torino  e
Venezia, in relazione alle  violazioni  delle  norme  sulla  pubblica
sicurezza,  polizia  giudiziaria  e  sicurezza  degli  impianti,  dei
veicoli e dei natanti ed alle funzioni amministrative riservate  allo
Stato  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  14  gennaio   1972,   n.   5;   B)   Direzione   generale
dell'aviazione civile: il direttore  di  circoscrizione  aeroportuale
per le violazioni nelle  materie  di  competenza  del  Ministero  dei
trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, contenute nella
parte terza, libro primo, titolo terzo del codice della  navigazione,
nonche'  per  quanto  attiene  alla  disciplina  della   circolazione
stradale nelle aree aeroportuali; C) Azienda autonoma delle  ferrovie
dello Stato: il direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato per le violazioni al regolamento per la polizia,
la sicurezza e la regolarita' dello esercizio delle strade ferrate di
cui agli articoli 47, 50, 51, 52, 53, 54,  55,  56  e  57  del  regio
decreto 31 ottobre 1873, n.  1687,  e  successive  modificazioni;  al
regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175, e successive  modificazioni;
all'art. 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  giugno
1959, n. 393; agli articoli 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 71,  73,  74,
75, 76, 233, 235, 237, 238, 309 e 310 della legge 20 marzo  1865,  n.
2248, allegato F; all'art. 1 del regio decreto  22  maggio  1892,  n.
354; alla legge 11 novembre 1975, n. 584. 
 
  Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: a) Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni:  direzioni  provinciali  delle
poste e delle telecomunicazioni per le violazioni previste dal  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29  marzo
1973, n. 156 e dalle  altre  norme  vigenti  in  materia  di  servizi
postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici; b)  Azienda  di
Stato per i servizi telefonici: ispettorati telefonici di  zona,  per
le violazioni previste dal testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dalle altre norme
vigenti in materia di servizi telefonici. 
 
  Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato:  a)  i
distretti minerari per le violazioni di cui agli articoli  28,  primo
comma, e 133 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  aprile
1959, n. 128; b) gli uffici provinciali dell'industria,  commercio  e
artigianato per le violazioni di cui all'art. 25, primo comma,  della
legge 26 novembre 1973, n. 883; all'art.  51  del  regio  decreto  20
settembre 1934, n. 2011; all'art. 15 del  regio  decreto  19  gennaio
1939, n. 294; all'art. 21, secondo comma,  della  legge  14  novembre
1941, n. 1442; all'art. 7 della legge 4 aprile 1964, n. 171; all'art.
9 della legge 12 marzo 1968, n. 316;  all'art.  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969,  n.  1127;  all'art.  8
della legge 1° giugno 1971, n. 425; all'art. 39 della legge 11 giugno
1971, n. 426; nonche' agli articoli 113, 114 e 115  del  testo  unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;  c)
gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per
le violazioni di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi metriche
approvato con regio decreto 23 agosto 1890,  n.  7088,  e  successive
modificazioni; agli articoli 147,  150  e  157  del  regolamento  del
servizio metrico, approvato con regio decreto  31  gennaio  1909,  n.
242; all'art. 26 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 sulla  disciplina
dei titoli e dei marchi  di  identificazione  dei  metalli  preziosi;
all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica  30  dicembre
1970, n. 1496, contenente il regolamento di esecuzione della predetta
legge. 
 
  Ministero della marina mercantile: le capitanerie di  porto  e  gli
uffici circondariali  marittimi  per  le  violazioni  in  materia  di
navigazione marittima previste dal codice della navigazione approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonche' per quelle  previste
dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 e dalla legge 11 febbraio 1971, n.
50, per quanto concerne, rispettivamente, la disciplina  della  pesca
marittima e della nautica da diporto. 
 
  Ministero della sanita': gli uffici dei  medici  e  dei  veterinari
provinciali aventi  sede  nel  territorio  delle  regioni  Sicilia  e
Friuli-Venezia Giulia, gli uffici di sanita' marittima ed aerea,  gli
uffici veterinari di confine, porto,  aeroporto,  e  dogana  interna,
ciascuno per la rispettiva competenza, per le violazioni di cui  agli
articoli 102, 103, 119, 122, 123, 139, ultimo comma, 141,  144,  147,
161, 173, 188-bis, 190, 195, 197, 203, 209, 213, 216, 231, 233,  236,
238, 249, 254, 264, 284, 309, 317, 320, 324, 327, 330, 338, 339, 340,
346 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive  modificazioni;  agli  articoli
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  20,  22  del  regio  decreto  31
maggio 1928, n. 1334; all'art. 5-bis della legge 12 giugno  1931,  n.
924, e successive modificazioni; all'art. 67  del  regio  decreto  28
gennaio 1935, n. 93; all'art. 5, primo e secondo comma,  della  legge
25 luglio 1952, n. 1009; all'art. 5 della legge 25  luglio  1956,  n.
837; agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
27 ottobre 1962, n. 2056; all'art. 2,  terzo  comma,  della  legge  9
giugno 1964, n. 615 e  successive  modificazioni;  all'art.  3  della
legge 4 febbraio 1966, n. 51; all'art.  5,  primo  e  secondo  comma,
della legge 23 gennaio 1968, n. 34; all'art. 2 della legge 2 dicembre
1975, n. 638; al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; al decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;  al  decreto
del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803. 
 
  Ministero  dei  beni  culturali  e  ambientali:  le  sovrintendenze
archeologiche,   le   sovrintendenze   per   i   beni   culturali   e
architettonici,  le  sovrintendenze  per   i   beni   artistici,   le
sovrintendenze per i beni  ambientali,  architettonici,  artistici  e
storici, la sovrintendenza per  i  beni  ambientali,  architettonici,
archeologici, artistici e storici  per  le  violazioni  di  cui  agli
articoli 58, 59, 60, 68 e 69 della legge 1°  giugno  1939,  n.  1089,
nonche' le sovrintendenze archeologiche  per  le  violazioni  di  cui
all'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 44.