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LEGGE 30 aprile 1976, n. 397

Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal: 11-6-1976
al: 27-7-1982
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  scambi  di animali da allevamento, da produzione o da macello,
appartenenti  alle  specie  bovina  e suina, tra l'Italia e gli altri
Stati  membri  della  Comunita' economica europea sono regolati dalle
norme  degli  articoli  seguenti,  in  adempimento delle disposizioni
contenute  nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal consiglio della
Comunita'  economica  europea  il  26  giugno  1964,  modificata  con
direttiva  n.  66/600/CEE  del  25  ottobre  1966,  con  direttiva n.
70/360/CEE del 13 luglio 1970, con direttiva 71/285/CEE del 19 luglio
1971  e  successiva  rettifica  pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"
delle  Comunita'  europee  n. L. 179 del 9 agosto 1971, nonche' nella
direttiva  VI/COM  (65)  186  def.  adottata  dalla commissione della
Comunita' economica europea il 13 maggio 1965.