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LEGGE 22 maggio 1976, n. 392

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-6-1976
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 19  maggio  1976,  n.  266,
concernente l'elevazione del limite di eta' per  il  collocamento  in
congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti
di custodia e  dei  graduati  e  militari  di  truppa  dell'Arma  dei
carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza,  con  le  seguenti
modificazioni: 
    dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 3-bis. - In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 e  nel
primo comma dell'articolo 2 del presente decreto e per un periodo  di
un  anno  a  decorrere  dalla  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto, i sottufficiali  e  i  militari  di
truppa del Corpo degli  agenti  di  custodia  e  gli  appuntati  e  i
militari di truppa  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
guardia di finanza possono chiedere, con domanda da  presentarsi  nel
termine previsto per l'inoltro  della  documentazione  pensionistica,
che nei loro confronti siano applicati i piu' bassi  limiti  di  eta'
rispettivamente previsti dagli  articoli  26  e  93  della  legge  18
febbraio 1963, n. 173 e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971,
n. 1090. 
    In tal caso la cessazione  dal  servizio  si  considera  ad  ogni
effetto avvenuta per eta'". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 maggio 1976 
 
                                LEONE 
 
                                                   MORO - BONIFACIO - 
                                                   STAMMATI - FORLANI 
                                                            - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO