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LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 11-10-1978
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  movimento  degli  aeromobili  privati  e  delle  persone  negli
aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile  e'  assoggettato
al pagamento dei seguenti diritti: 
    a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per  gli
aeromobili; 
    b) diritto di imbarco per passeggeri. 
 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in  G.U.  11/09/1978,  n.  254),  citando
erroneamente l'art. 1 anziche' l'art.  2  della  presente  legge,  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 1.