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LEGGE 5 maggio 1976, n. 248

Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2010)
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Testo in vigore dal: 30-5-1982
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  caso  di morte successiva alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o
dalla  malattia professionale, del titolare di rendita per inabilita'
permanente  di  grado  non  inferiore  all'80 per cento, liquidata ai
sensi  del  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli
superstiti  di  cui  all'articolo  85  del  predetto testo unico, uno
speciale  assegno  continuativo mensile pari ad una quota parte della
rendita di inabilita' permanente di cui godeva l'assicurato:
    il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio;
se  superstite e' il marito l'assegno e' corrisposto solo nel caso in
cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di
un terzo;
    il   20   per   cento   a  ciascun  figlio  legittimo,  naturale,
riconosciuto,  riconoscibile  e  adottivo, fino al raggiungimento del
diciottesimo anno di eta';
    il  40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e,
nel  caso  di  figli  adottivi,  siano  deceduti  anche  entrambi gli
adottanti.  Per  i  figli viventi a carico dell'assicurato al momento
del  decesso  e  che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono
corrisposte  fino  al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se
studenti  di  scuola  media  o  professionale,  e per tutta la durata
normale  del  corso  ma  non  oltre il ventiseiesimo anno di eta', se
studenti universitari.
  Se  siano  superstiti  figli  inabili al lavoro, la rendita e' loro
corrisposta nella misura del 50 per cento, finche' dura l'inabilita'.
Sono  compresi  tra  i  superstiti  di  cui al presente articolo, dal
giorno  della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo
prova  contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati
entro trecento giorni da tale data. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  10  maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 11 comma 1)
che  "Lo  speciale assegno continuativo mensile di cui all'articolo 1
della  legge  5  maggio 1976, n. 248, e' ricalcolato sulla base delle
rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni
rivalutate  a  sensi  del  decreto  interministeriale  3 luglio 1980,
valevole  per  il settore industriale", e (con l'art. 11 comma 3) che
"In  caso  di  morte  successiva alla data di entrata in vigore della
presente  legge  il  requisito  del  grado  di  inabilita' permanente
previsto dagli articoli 1, primo comma, e 8, primo comma, lettera b),
della  legge  5  maggio 1976, n. 248, concernente lo speciale assegno
continuativo mensile, e' ridotto dall'80 al 65 per cento."
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  21 comma 1) che "Le disposizioni
della  presente  legge,  ove non sia prevista una diversa decorrenza,
hanno effetto dal 1 gennaio 1982."