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DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. 31

Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 aprile 1976, n. 159 (in G.U. 04/05/1976, n.116).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1988)
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Testo in vigore dal: 6-3-1976
al: 4-5-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni penali
in materia di infrazioni valutarie;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  il  Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con
il Ministro per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Chiunque,  senza  l'autorizzazione  prevista dalle norme in materia
valutaria,  esporta  con  qualsiasi  mezzo fuori del territorio dello
Stato  valuta  nazionale  o estera, titoli azionari o obbligazionari,
titoli  di  credito, ovvero altri mezzi di pagamento e' punito con la
multa dalla meta' al triplo del valore dei beni esportati.
  Chiunque  costituisce  fuori  del  territorio dello Stato, a favore
proprio o di altri, disponibilita' valutarie o attivita' di qualsiasi
genere   senza  l'autorizzazione  prevista  dalle  norme  in  materia
valutaria,  e'  punito  con la multa dalla meta' al triplo del valore
delle disponibilita' valutarie o attivita' illecitamente procurate.
  Nei  casi  previsti  dai  commi  precedenti,  se il valore dei beni
esportati    ovvero   delle   disponibilita'   o   attivita'   supera
complessivamente  cinque milioni di lire, la pena e' della reclusione
da  uno  a  sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore
predetto.
  La  pena e' aumentata se il numero delle persone, che sono concorse
nel  reato,  e'  di  tre  o  piu',  ovvero se nel reato sono concorsi
amministratori ovvero dipendenti di aziende o istituti di credito.
  La  pena  e'  aumentata  sino  al doppio se per il documento che ne
potrebbe  derivare  all'economia nazionale, il fatto assume carattere
di particolare gravita'.
  Nel  caso di condanna, fermo quanto disposto dall'art. 240, secondo
comma,  del  codice penale, e' sempre ordinata la confisca delle cose
che  servirono  o furono destinate a commettere il reato e delle cose
che ne sono l'oggetto, ovvero il prodotto o il profitto.
  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo, il delitto tentato e'
equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.