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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. 17

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

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Testo in vigore dal: 22-2-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
  Ritenuta  la  necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo
comma,   della  citata  legge  9  ottobre  1971,  numero  825,  norme
integrative  e correttive del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione
di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n.
825,  in  sostituzione  di  tributi, contributi e compartecipazioni e
norme per la delegabilita' delle entrate;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638,
concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati
nell'art.  14  della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di
tributi,  contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita'
delle entrate, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
    Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente:
    "Art.  7-bis.  -  Le  somme  spettanti  ai  sensi  dei precedenti
articoli  2,  ultimo  comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono
anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di
mora  e  le  maggiorazioni  per  ritardata  iscrizione  a ruolo o per
prolungata rateazione".
  L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
  "Fino  al  31  dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo
possono  rilasciare  delegazioni  di  pagamento sull'intero ammontare
delle  somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere
agli  enti  stessi  ai sensi del titolo I del presente decreto, nella
quota  che risultera' disponibile, tenuto conto di quanto disposto al
successivo art. 17".