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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 8

Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1976, n. 60 (in G.U. 31/03/1976, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal: 1-4-1976
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di emanare norme
per  l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze
e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze  di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Al  funzionamento  dell'anagrafe  tributaria  il  Ministero delle
finanze  provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego
di   apparecchiature   elettroniche   centrali,   periferiche   e  di
trasmissione dei dati.
  L'attivita'  amministrativa  e  la  conduzione  tecnica del sistema
informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito
delle  direzioni  generali,  operanti  in collegamento con gli uffici
periferici  ed  interconnessi  in modo da consentire lo scambio delle
informazioni.
  I  centri  assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori
di  competenza  delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla
raccolta,  elaborazione  e  archiviazione  dei  dati  e delle notizie
necessarie.  A  tal  fine  curano  l'automazione  dei servizi e delle
procedure  amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo
criteri  intesi  a  rendere  piu'  sollecita  ed efficace l'attivita'
dell'amministrazione   finanziaria   con  particolare  riguardo  alla
rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi.
I  centri  collaborano altresi' all'addestramento e all'aggiornamento
del personale per le esigenze del sistema informativo)).
  Il  Ministro  per  le  finanze  adotta  le  misure  necessarie  per
garantire la sicurezza degli archivi contro manomissioni o interventi
non autorizzati e per impedire l'illegittima utilizzazione dei dati e
delle notizie acquisite attraverso il sistema informativo.