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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1976, n. 7

Norme relative alle emissioni obbligazionarie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività dei predetti enti e sezioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1991)
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Testo in vigore dal: 1-2-1976
al: 24-6-1991
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 2 della legge 16 ottobre  1975,  n.  492,  concernente
delega al Governo per armonizzare le disposizioni del  regio  decreto
16 luglio 1905, n.  646,  e  successivo  modifiche  ed  integrazioni,
nonche' delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 e 11 marzo 1958, n.  238,  e
relative modifiche ed integrazioni, con le norme stabilite  dall'art.
11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, come risulta  modificato
da detta legge di conversione n. 492, per assicurare  alle  emissioni
di  obbligazioni  da  parte  degli  istituti  e  sezioni  di  credito
fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per  il  finanziamento
di opere pubbliche e di  impianti  di  pubblica  utilita'  le  stesse
caratteristiche e modalita'  delle  altre  emissioni  obbligazionarie
degli enti esercenti il  credito  a  medio  e  lungo  termine  e  per
adeguare il regime  giuridico  dell'organizzazione  e  dell'attivita'
degli istituti e sezioni medesime; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A partire dalla entrata in vigore del presente decreto non  possono
essere accordate nuove autorizzazioni  per  l'esercizio  del  credito
fondiario ed edilizio se non a enti che abbiano un capitale  o  fondo
di dotazione versato di almeno L.  500.000.000.  Tali  autorizzazioni
sono rilasciate con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio  di  Stato  e
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 
La costituzione sotto forma di societa' per azioni degli enti di  cui
al  primo  comma  del  presente  articolo  non   e'   soggetta   alle
disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 428. 
  Gli statuti degli  enti  di  cui  al  primo  comma  e  le  relative
modifiche, come pure quelle che saranno apportate agli statuti  degli
enti esercenti il credito fondiario ed edilizio alla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  sono  approvati  con  decreto  del
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per  il
credito ed il risparmio. 
  La competenza territoriale dei  nuovi  enti  esercenti  il  credito
fondiario ed edilizio sara' determinata nello  statuto  approvato  ai
sensi del terzo comma del presente articolo. 
  La competenza territoriale di tutti gli enti esercenti  il  credito
fondiario ed edilizio puo' essere modificata soltanto con decreto del
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per  il
credito ed il risparmio. 
  Autorizzazioni  di  deroga   alla   competenza   territoriale,   da
richiedersi caso per  caso,  possono  essere  accordate  dalla  Banca
d'Italia. 
  Tutti gli istituti e  le  sezioni  autonome  esercenti  il  credito
fondiario ed edilizio gia' operanti alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, nonche' gli istituti e le sezioni autonome  che
saranno costituiti ai sensi del primo comma  del  presente  articolo,
sono indicati in appresso complessivamente come "enti". 
  Il presente articolo sostituisce gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,
8, 9, 10 e 11 del testo unico  delle  leggi  sul  credito  fondiario,
approvato con regio decreto 16 luglio  1905,  n.  646,  e  successive
modifiche e integrazioni.