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LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  5-2-1976 al: 9-3-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale


Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.