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REGIO DECRETO 30 maggio 1875, n. 2560

Che autorizza la vendita di beni dello Stato descritti in apposita tabella. (075U2560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1875
La Tabella annessa al provvedimento è stata pubblicata nel SO relativo alla GU n. 157 del 08-07-1875.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-7-1875 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro delle Finanze,
Vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di numero 170 articoli, pel complessivo valore di lire duecento ventiseimila centocinquanta e centesimi settantaquattro (226,150 74);
Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e l'art. 52 del regolamento approvato con Reale decreto 4 settembre 1870, n. 5852;
Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile alle Finanze dello Stato non pregiudica punto l'interesse pubblico o i diritti dei terzi;

Visto

l'avviso del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata per ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire duecento ventiseimila centocinquanta e centesimi settantaquattro (L. 226,150 74) (*).

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(*) Vedi la tabella nei fogli di Supplemento a questo numero.