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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. 939

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna.

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Testo in vigore dal: 20-4-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione
fisica,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
ottobre  1960, n. 1891, e modificato con decreto del Presidente della
Repubblica del 16 ottobre 1973, n. 973;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e convalidati
dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica
di  Bologna,  approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e'
ulteriormente modificato come appresso:

  L'art.  6,  relativo al consiglio di amministrazione, e' modificato
nel  senso  che il disposto della lettera d) e' abrogato e sostituito
dal  seguente:  "delibera  su  proposta  del  direttore la nomina del
dirigente  tecnico  scelto  fra gli insegnanti di ruolo di educazione
fisica";
  L'art. 10, relativo al consiglio direttivo, e' modificato nel senso
che  il  disposto  della  lettera  e)  e'  soppresso e sostituito dal
seguente:  "esprime  il  proprio  parere  al direttore in ordine alla
nomina  del  dirigente  tecnico scelto fra gli insegnanti di ruolo di
educazione fisica".
  L'art.  11, relativo al consiglio dei professori, e' modificato nel
senso  che il disposto della lettera b) e' soppresso e sostituito dal
seguente:  "elegge  i  professori  che devono far parte del consiglio
direttivo, secondo quanto disposto dall'art. 9, lettera c)".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1975

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1976
  Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 50