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LEGGE 10 dicembre 1975, n. 724

Disposizioni sull'importazione e commercializzazione allo ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2010)
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Testo in vigore dal: 22-1-1976
al: 31-3-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo  45
della legge 17 luglio 1942, n. 907,  e'  ammessa  l'importazione  nel
territorio della  Repubblica  di  tabacchi  lavorati  (voce  doganale
24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunita'  economiche  europee,
destinati  ad  essere  introdotti  in   depositi   di   distribuzione
all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli  di
Stato. 
  L'importazione puo' essere effettuata  soltanto  per  prodotti  che
siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2  della
legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle  tabelle  di  cui  al  successivo
articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in  condizionamenti
diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. 
  L'istituzione dei depositi di cui al primo  comma  e'  soggetta  ad
autorizzazione dell'amministrazione finanziaria. 
  Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i  criteri
e le modalita' per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le
modalita' da osservare per la circolazione  dei  prodotti  importati,
nonche' le forme di  controllo  da  eseguire  sui  depositi  e  sulla
circolazione  dei  prodotti  medesimi,   con   particolare   riguardo
all'accertamento della legittimita' della provenienza e  destinazione
di essi. 
  La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del
presente articolo  deve  essere  effettuata  con  i  sistemi  di  cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,  e  successive
modificazioni.