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LEGGE 5 dicembre 1975, n. 704

Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-1-1976 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o del richiamo alle armi.
Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1975

LEONE MORO - FORLANI - TOROS

Visto, il Guardasigilli: REALE