stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 602

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 24-12-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta la particolare necessita' di  approvare  le  modifiche
proposte in deroga al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,  per  i  motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici  dell'Universita'
di Napoli  e  convalidati  dal  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione nel suo parere; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Dopo l'art. 652 sono inseriti,  con  il  conseguente  spostamento
della  numerazione  degli  articoli  successivi,  i  seguenti   nuovi
articoli relativi alla istituzione, presso  la  seconda  facolta'  di
medicina e chirurgia, delle seguenti scuole di specializzazione: 
      medicina dello sport; 
      nefrologia medica; 
      oculistica; 
      otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale; 
      puericultura; 
      radiologia; 
      tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. 
 
         Scuola di specializzazione in medicina dello sport 
 
  Art. 653. - La scuola e' annessa alla cattedra  di  anatomia  umana
normale  della  seconda  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  (nuovo
policlinico). 
  La direzione della scuola e' affidata al titolare della cattedra di
anatomia umana normale. 
  La durata del corso e' di tre anni. 
  Il numero degli iscritti e' di  45  (quarantacinque,  quindici  per
anno di corso). La frequenza e' obbligatoria. 
  Art. 654.  -  Possono  iscriversi  alla  scuola  i  laureati  della
facolta' di medicina e chirurgia. L'ammissione  alla  scuola  e'  per
titoli e per esame. 
  Sono previste abbreviazioni di corso  per  specializzati  in  altre
scuole della facolta' di  medicina  e  chirurgia,  a  giudizio  della
commissione dell'esame di ammissione. 
  Art. 655. - Insegnamenti: 
    1° Anno: 
      anatomia dell'apparato locomotore; 
      biomeccanica applicata all'esercizio fisico; 
      biochimica generale e applicata; 
      antropometria e auxologia; 
      storia, sistematica e tecnologia degli sport; 
      istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata  agli
sport; 
      istituzione di scienza della nutrizione e  dietetica  applicata
alla attivita' sportiva. 
    2° Anno: 
      anatomia dell'apparato circolatorio, respiratorio e nervoso; 
      fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli; 
      biochimica ed energetica muscolare; 
      valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica; 
      biofisica del muscolo (facoltativo); 
      fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo); 
      farmacologia   applicata   all'attivita'   sportiva    (doping)
(facoltativo); 
      igiene e medicina preventiva applicate  all'attivita'  sportiva
(facoltativo). 
    3° Anno: 
      fisiologia del sistema nervoso motorio,  della  respirazione  e
della circolazione; 
      educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo; 
      chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso; 
      medicina legale ed infortunistica; 
      traumatologia ed ortopedia dello sport; 
      fisiopatologia degli sport (facoltativo); 
      assistenza  medico-sportiva  nei  grandi   agglomerati   urbani
(facoltativo). 
  Art.  656.  -  Gli  insegnamenti  possono   essere   integrati   da
conferenze, da seminari e da esercitazioni pratiche presso  palestre,
piscine ed altre attrezzature sportive. 
  L'esame di diploma  consiste  nella  discussione  di  una  tesi  su
argomenti inerenti gli insegnamenti impartiti dalla scuola. 
 
           Scuola di specializzazione in nefrologia medica 
 
  Art.  657.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione   in
nefrologia medica che ha sede presso  l'istituto  di  clinica  medica
della facolta' di medicina e chirurgia II. 
  Alla scuola, che ha la durata di tre anni, sono ammessi i  laureati
in medicina e chirurgia. 
  Il numero massimo complessivo degli iscritti  per  i  tre  anni  di
corso e' di trenta. 
  Art. 658. - Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per
gli iscritti alla scuola, la selezione verra' fatta mediante concorso
da parte di una commissione presieduta  dal  direttore  della  scuola
(graduatoria per titoli ed esami). 
  Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli, attinenti
alle materie della scuola,  chieda  abbreviazione  di  corso,  dovra'
presentare motivata istanza al rettore. 
  Art. 659. - La direzione della scuola sara' affidata dalla facolta'
di medicina al direttore di clinica o di istituto  che  sia  un  noto
cultore di nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa con i
suoi collaboratori. 
  Art.  660.  -  Gli  iscritti  alla  scuola  avranno  l'obbligo   di
frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di  istruzione  e
le eventuali  conferenze,  in  caso  contrario,  non  potranno  avere
l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le
prove di esame. 
  Art. 661. - Al termine di  ogni  anno  accademico  l'allievo  della
scuola di specializzazione dovra' sostenere un esame di profitto  che
comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia  superato
tale  esame  il  candidato  non  potra'  essere  ammesso   al   corso
successivo. 
  Art. 662. - L'esame di diploma si svolgera' con le  norme  generali
previste dall'art. 429 del presente statuto. 
  Al termine del corso di studi,  verra'  conseguito  il  diploma  di
specialista in nefrologia medica. 
  Art. 663. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 
    1° Anno: 
      struttura ed ultrastruttura normale del rene; 
      aspetti biochimici della funzione renale; 
      fisiologia renale; 
      semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale); 
      microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia; 
      struttura ed ultrastruttura patologica del rene. 
    2° Anno: 
      patologia del ricambio idro-salino; 
      insufficienza renale acuta e cronica; 
      nefropatie glomerulari; 
      nefropatie tubulari; 
      farmacologia d'interesse nefrologico; 
      terapia dietetica e dialitica (I). 
    3° Anno: 
      nefropatie interstiziali; 
      nefropatie vascolari; 
      nefropatie malformative neoplastiche; 
      terapia dietetica e dialitica (II); 
      terapia generale delle nefropatie  (antibiotica,  antireattiva,
sintomatica). 
 
              Scuola di specializzazione in oculistica 
 
  Art.  664.  -  Alla  seconda  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
dell'Universita' degli studi  di  Napoli  e'  annessa  la  scuola  di
specializzazione in oculistica, la quale ha  lo  scopo  di  conferire
adeguata competenza teorica e  pratica  ai  laureati  in  medicina  e
chirurgia,   i   quali   intendono   conseguire   il    diploma    di
specializzazione in oculistica. 
  Art. 665. - La durata del corso e' di quattro anni. 
  Art. 666. - La sede della scuola di specializzazione e'  presso  la
clinica oculistica della  seconda  facolta'  ed  il  direttore  della
scuola e' il titolare della  cattedra  di  clinica  oculistica  della
seconda facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi
di Napoli. 
  Art. 667. - Il numero massimo degli  iscritti  e'  stabilito  nella
misura di venticinque allievi. 
  L'ammissione alla scuola e' subordinata all'esito  di  un  concorso
per titoli ed esami che potranno comprendere prove scritte,  orali  e
pratiche. Al termine del concorso verra' stabilita  una  graduatoria,
sulla scorta dei risultati delle prove e dei titoli presentati. 
  Art. 668. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le  lezioni
e le esercitazioni. Inoltre hanno l'obbligo di espletare un tirocinio
pratico, sotto forma di internato, da svolgere  nelle  corsie  e  nei
laboratori della clinica oculistica. 
  Art. 669. - Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le
seguenti: 
    1° Anno: 
      1) anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 
      2) nozioni di embriologia e genetica oculare; 
      3) fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e
dei liquidi oculari; 
      4) nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione; 
      5) microbiologia ed igiene oculare. 
    2° Anno: 
      1) semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare
(biomiscropia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria,  adattometria,
senso cromatico, tonometria, esami elettrofunzionali, radiologia); 
      2) farmacologia oculare e terapia fisica; 
      3) anatomia patologica oculare; 
      4) patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre,  della
congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 
    3° Anno: 
      1) patologia  e  clinica  oculare  (malattia  dell'uvea,  della
retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio  nella  sua
totalita' e dell'orbita, glaucoma); 
      2) anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione
binoculare; ortottica e pleottica; 
      3) affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 
      4) tecnica operatoria (prima parte). 
    4° Anno: 
      1) neuroftalmologia; 
      2) malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 
      3) malattie professionali,  infortunistica  e  medicina  legale
oculare; 
      4) tecnica operatoria (seconda parte); 
      5) tesi di specializzazione. 
  Art. 670. - Gli esami di profitto si danno  alla  fine  di  ciascun
anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre  a  presentare
la dissertazione scritta  ed  a  sostenere  la  relativa  discussione
dell'art. 429 devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. 
  Art. 671. - Le tasse di  immatricolazione  e  di  iscrizione  e  la
sopratassa annuale per esami di  profitto  saranno  eguali  a  quelle
delle altre scuole di specializzazione presso la seconda facolta'  di
medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Napoli. 
 
Scuola  di  specializzazione  in  otorinolaringoiatria  e   patologia
                          cervico-facciale 
 
  Art. 672. - La scuola ha la durata di tre anni. 
  Il numero da ammettere alla scuola  non  puo'  essere  superiore  a
dieci per anno; l'ammissione avverra' a seguito di concorso per esame
scritto e titoli. 
  Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza in clinica  per  tutta
la durata del corso. 
  Art. 673. - Le materie d'insegnamento, tutte obbligatorie, sono  le
seguenti: 
    1° Anno: 
      1) anatomia; 
      2) fisiologia; 
      3) audiologia (I anno); 
      4) semeiotica otorinolaringoiatrica; 
      5) tecnica di laboratorio; 
      6) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale
(I anno); 
      7) anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica. 
    2° Anno: 
      1) tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; 
      2) anestesiologia in otorinolaringoiatria; 
      3) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale
(II anno); 
      4) radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      5) pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      6) audiologia (II anno); 
      7) otoneurologia; 
      8) foniatria. 
    3° Anno: 
      1) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale
(III anno); 
      2) terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; 
      3) neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      4) oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      5) chirurgia plastica; 
      6) tracheo-broncoscopia; 
      7) medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. 
  Gli insegnamenti sono teorici e  pratici  e  vengono  integrati  da
esercitazioni. 
  Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequenza alle  lezioni
e alle esercitazioni. 
  Art. 674. - Gli esami di profitto sono dati per materia  alla  fine
di ciascun anno di corso; non  saranno  ammessi  all'anno  successivo
coloro i quali non avranno superato gli esami dall'anno precedente. 
  Al termine dei tre anni di corso,  per  conseguire  il  diploma  di
specializzazione, gli iscritti dovranno presentare una  dissertazione
scritta su argomenti di otorinolaringoiatria e sostenere la relazione
discussione. 
 
             Scuola di specializzazione in puericultura 
 
  Art. 675. - Presso la seconda  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita' degli studi di Napoli  e'  istituita  la  scuola  di
specializzazione in puericultura. Essa ha la durata di tre anni e  si
propone, di conferire la  preparazione  teorico-pratica  in  biologia
infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia. 
  La scuola ha sede presso l'istituto di puericultura  della  seconda
facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.  Per  le
iscrizioni, gli esami, le tasse ed ogni altra  norma  amministrativa,
fa  testo   il   regolamento   delle   scuole   di   specializzazione
dell'Universita' di Napoli. 
  Alla scuola possono essere ammessi non piu' di  7  (sette)  allievi
per ciascun anno, per un totale complessivo di 21 (ventuno) allievi. 
  L'iscrizione alla scuola e'  subordinata  all'esito  di  una  prova
scritta di cultura medica generale ed  alla  valutazione  dei  titoli
scientifici e di carriera dei candidati. 
  Eventuali abbreviazioni di  corso  potranno  essere  accordate,  su
parere favorevole del consiglio della scuola, a candidati che abbiano
conseguito il diploma di specializzazione in clinica pediatrica o che
abbiano titoli pediatrici. 
  Art. 676. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      elementi di genetica medica e di eugenetica; 
      peculiarita' anatomo-fisiologiche dell'eta' evolutiva; 
      elementi di puericultura perinatale; 
      auxologia; 
      alimentazione e dietetica nell'eta' infantile; 
      elementi di semeiotica infantile. 
    2° Anno: 
      psicologia ed igiene mentale nell'eta' evolutiva; 
      igiene ed assistenza dell'eta' evolutiva; 
      profilassi delle malattie infettive nell'infanzia; 
      elementi di medicina scolastica; 
      legislazione ed assistenza sociale all'infanzia. 
    3° Anno: 
      tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede. 
    Durante  ogni  anno  saranno  svolte  esercitazioni  pratiche   e
conferenze su argomento di puericultura. 
  Gli iscritti hanno  l'obbligo  di  internato  con  le  modalita'  e
l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il
parere della facolta'. 
  Art. 677. - Alla fine di ognuno dei due primi  anni,  gli  iscritti
dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. 
  Al termine del secondo anno l'allievo sosterra'  un  esame  teorico
generale, mentre al termine del terzo anno egli  sosterra'  un  esame
pratico, unitamente all'esame di diploma che sara' valido a tutti gli
effetti di legge. 
 
              Scuola di specializzazione in radiologia 
 
  Art.  678.  -  La   scuola   rilascia   i   seguenti   diplomi   di
specializzazione: 
    1) in radiologia; 
    2) in radiologia diagnostica. 
  La scuola e' riservata ai laureati  in  medicina  e  chirurgia  che
possono essere accolti in numero di 10 (dieci) per  ciascun  anno  di
corso per radiologia e radiologia diagnostica. 
  Art. 679. - 1) Specializzazione in  radiologia.  -  La  durata  dei
corsi  per  il  conseguimento  del  diploma  di  specializzazione  in
radiologia e' di quattro anni. 
  Gli insegnamenti sono i seguenti: 
    A)  Matematica,  fisica,  nozioni  di  statistica  e  informatica
(annuale) comprendente: 
      1) richiami di matematica e fisica generale; 
      2) costituzione della materia; 
      3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 
      4) statistica applicata alla medicina; 
      5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia. 
    B) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 
      1) principi generali di radiodiagnostica; 
      2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 
      3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 
      4)  i  mezzi  di  contrasto  artificiale  in  radiodiagnostica,
effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 
      5) semeiotica radiologica; 
      6) diagnostica differenziale radiodiagnostica; 
      7) dimostrazioni autoptiche di  pazienti  sottoposti  ad  esami
radiologici; 
      8) dimostrazione di casistica clinica. 
    C) Radiologia (annuale) comprendente: 
      1) radiologia generale; 
      2) danni da radiazioni e radiopatie. 
    D) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi  di
tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 
      1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 
      2) compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo; 
      3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 
      4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni
e problemi connessi con le radioprotezioni; 
      5) radioprotezione chimica; 
      6) problemi tecnici e  funzionali  inerenti  la  progettazione,
organizzazione, attivazione dei reparti radiologici. 
    E) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente: 
      1) radiobiologia applicata; 
      2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica; 
      3) istopatologia speciale dei tumori; 
      4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia; 
      5) tecnica e metodica radioterapica; 
      6) dosimetria; 
      7) clinica radioterapica; 
      8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica; 
      9) chemioterapia clinica dei tumori  e  sua  associazione  alla
radioterapia; 
      10) dimostrazione di casistica clinica. 
    F) Medicina nucleare (biennale) comprendente: 
      1) elementi di medicina nucleare; 
      2)  istrumentario,   tecnica   e   metodica   dell'impiego   di
radioisotopi in medicina nucleare; 
      3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna; 
      4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna; 
      5) radioterapia metabolica; 
      6) dimostrazione di casistica clinica. 
  I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti, a seconda  di
quanto  opportuno  al  loro  migliore  svolgimento  e  completati  da
conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e  possibile,  da
visite  ad  istituzioni  di   particolare   interesse,   sono   cosi'
distribuite nei quattro anni di corso: 
    1° Anno (tronco comune): 
      matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica; 
      radiobiologia; 
      protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e  problemi  di
tecnica ospedaliera applicate alla radiologia; 
      radiodiagnostica (I). 
    2° Anno: 
      radiodiagnostica (II); 
      radioterapia e terapia fisica (I). 
    3° Anno: 
      radiodiagnostica (III); 
      radioterapia e terapia fisica (II); 
      medicina nucleare (I). 
    4° Anno: 
      radioterapia e terapia fisica (III); 
      medicina nucleare (II). 
  Art. 680. - 2) Specializzazione in  radiologia  diagnostica.  -  La
durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione
in radiologia diagnostica e' di tre anni.  Gli  insegnamenti  sono  i
seguenti: 
    A) Matematica, fisica, nozioni di  statistica  e  di  informatica
(annuale) comprendente: 
      1) richiami di matematica e fisica generale; 
      2) costituzione della materia; 
      3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni; 
      4) statistica applicata alla medicina; 
      5) informatica e cibernetica applicate alla radiologia. 
    B) Radiodiagnostica (triennale) comprendente: 
      1) principi generali di radiodiagnostica; 
      2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica; 
      3) tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica; 
      4) i mezzi  di  contrasto  artificiale  in  radiodiagnostica  -
effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia; 
      5) semeiotica radiologica; 
      6) diagnostica differenziale radiologica; 
      7) dimostrazioni autoptiche di  pazienti  sottoposti  ad  esami
radiologici; 
      8) dimostrazioni di casistica clinica. 
    C) Radiobiologia (annuale) comprendente: 
      1) radiobiologia generale; 
      2) danni da radiazioni e radiopatie. 
    D) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi  di
tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente: 
      1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia; 
      2) compiti e responsabilita' medico-legali del radiologo; 
      3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa; 
      4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni
e problemi connessi con le radioprotezioni; 
      5) radioprotezione chimica; 
      6) problemi tecnici e  funzionali  inerenti  la  progettazione,
organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici. 
  I singoli insegnamenti, tenuti da uno o piu' docenti a  seconda  di
quanto  opportuno  al  loro  migliore  svolgimento  e  completati  da
conferenze e dimostrazioni pratiche, sono cosi' distribuiti  nei  tre
anni di corso: 
    1° Anno (tronco comune): 
      matematica, fisica, nozioni di statistica, informatica; 
      radiobiologia; 
      protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e  problemi  di
tecnica ospedaliera applicati alla radiologia; 
      radiodiagnostica (I). 
  2° Anno: 
      radiodiagnostica (II). 
  3° Anno: 
      radiodiagnostica (III). 
  Art. 681. - Per essere ammessi agli esami di diploma in  radiologia
e in radiologia  diagnostica,  oltre  ad  aver  compiuto  un  congruo
periodo di internato, devono  aver  superato  un  esame  su  ciascuna
materia di insegnamento ed elaborata una tesi  scritta  su  argomento
radiologico concordato con il direttore della scuola. 
 
Scuola di specializzazione in  tisiologia  e  malattie  dell'apparato
                            respiratorio 
 
  Art. 682. - E' istituita presso la seconda facolta' di  medicina  e
chirurgia dell'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. 
  Art. 683. - La scuola di specializzazione in tisiologia e  malattie
dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni ed ha sede presso
la clinica tisiologica e delle  malattie  dell'apparato  respiratorio
della seconda facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli
studi di Napoli. 
  Art. 684. - Possono accedere alla scuola i laureati in  medicina  e
chirurgia; il numero massimo degli iscritti e' di venti per ogni anno
di corso. 
  L'ammissione viene stabilita mediante una prova scritta. 
  Art. 685. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      anatomia ed istologia  patologica  della  tubercolosi  e  delle
malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I); 
      patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare; 
      patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; 
      fisiologia    e    fisiopatologia    generale     dell'apparato
respiratorio; 
      semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; 
      microbiologia; 
      epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e  delle
malattie dell'apparato respiratorio. 
    2° Anno: 
      anatomia ed istologia  patologica  della  tubercolosi  e  delle
malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II); 
      clinica della tubercolosi (biennale) (I); 
      clinica delle malattie  dell'apparato  respiratorio  (biennale)
(I); 
      fisiopatologia speciale  della  tubercolosi  e  delle  malattie
dell'apparato respiratorio; 
      broncologia; 
      radiologia dell'apparato respiratorio; 
      profilassi della tubercolosi; 
      igiene e legislazione sociale. 
    3° Anno: 
      clinica delle malattie  dell'apparato  respiratorio  (biennale)
(II); 
      clinica della tubercolosi (biennale) (II); 
      chemioterapia della tubercolosi e delle malattie  dell'apparato
respiratorio; 
      terapia  fisiomeccanica  nella  tubercolosi  e  nelle  malattie
dell'apparato respiratorio; 
      terapia  chirurgica  nella   tubercolosi   e   nelle   malattie
dell'apparato respiratorio. 
    I corsi di insegnamento sono integrati da  turni  obbligatori  di
internato nei reparti di degenza e  nei  laboratori  di  ricerca,  da
esercitazioni pratiche, da conferenze. 
  Art. 686. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni,
alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche, nonche' ai turni di
internato. 
  Art. 687. - Gli allievi hanno  l'obbligo  di  sostenere  nel  corso
dell'anno accademico un colloquio  sul  programma  delle  materie  di
insegnamento del rispettivo anno. 
  Art.  688.  -  Alla  fine  dell'anno  accademico  l'allievo  dovra'
sostenere un esame unico  su  tutte  le  materie  d'insegnamento  del
corso. 
  Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento  di
tutti gli esami del corso precedente. 
  Art. 689. - Alla fine del terzo anno, oltre  agli  esami  speciali,
l'iscritto dovra' sostenere un esame di diploma. 
  I  candidati  al  diploma  dovranno  presentare  una  dissertazione
scritta su un argomento  assegnato  dal  direttore  o  da  uno  degli
insegnanti della scuola. 
  Art. 690. - Per quanto  non  previsto  valgono  le  norme  generali
relative  alle  scuole  di  specializzazione  contenute  nel  vigente
statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1975 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1975 
  Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 109