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LEGGE 20 ottobre 1975, n. 529

Intervento straordinario a favore delle attività musicali.

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Testo in vigore dal: 26-11-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Al  fine  di  far  fronte alle immediate e indilazionabili esigenze
degli  enti  lirici  e  delle  istituzioni concertistiche assimilate,
previsti  dall'articolo  6  della  legge  14  agosto 1967, n. 800, in
attesa  del  provvedimento  organico  sulla  nuova  disciplina  delle
attivita'  musicali  e  della  conseguente  normativa  in  materia di
disavanzi   degli  stessi  enti  e  istituzioni,  sono  disposti  gli
interventi straordinari di cui alla presente legge.