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LEGGE 5 agosto 1975, n. 409

Finanziamento integrativo, con carattere di urgenza, di 200 miliardi di lire per la prosecuzione dei lavori di quadruplicamento della linea Roma-Firenze della rete ferroviaria dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-9-1975
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
Per assicurare la prosecuzione dei lavori di  quadruplicamento  della
linea Roma-Firenze, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato  e'
autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza di 200 miliardi
di lire, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare  i
limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo II - Spese
in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione 
    di: 
    lire 50 miliardi per il 1975; 
    lire 50 miliardi per il 1976; 
    lire 50 miliardi per il 1977; 
    lire 50 miliardi per il 1978. 
  Per la piu' rapida realizzazione  dei  lavori,  l'Azienda  autonoma
delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta'
previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150,  convertito  nella
legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e  successive  modificazioni,  ferme
restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia
di progettazione ed esecuzione delle opere.