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LEGGE 17 luglio 1975, n. 391

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1981)
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Testo in vigore dal:  23-8-1975 al: 30-4-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:
"Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso:
1) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.
Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di abitazione:
a) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 Kw;
b) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni relative ai sensi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e nei servizi generali;
2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
a) per uso di illuminazione: lire 4,00;
b) per applicazioni diverse dalla illuminazione:
L. 0,50 fino a 6.000 Kwh di consumo al mese;
L. 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da oltre 6.000 e fino a 200.000 Kwh;
L. 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh.
Sotto l'osservanza delle norme regolamentari e sempre che non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), lettera a), è assoggettata alle aliquote di cui al n. 2, lettera b), del presente articolo l'energia elettrica impiegata:
a) per l'alimentazione degli apparecchi elettromedicali, degli apparecchi di riproduzione di disegni e cliches e degli apparecchi per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;
b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di film cinematografici nelle apposite industrie;
c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione di film nelle sale cinematografiche;
d) per la carica di accumulatori portatili;
e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purché dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;
f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;
g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;
h) per le riprese televisive".