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LEGGE 26 luglio 1975, n. 385

Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti del Ministero della difesa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  6-9-1975 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La normativa di cui all'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n. 313, si applica anche ai dipendenti da ditte ed ai soci e dipendenti delle cooperative assuntrici o comunque fornitrici di servizi di manodopera di scritturazione a mano ed a macchina e di lavoro impiegatizio di natura tecnica presso enti e stabilimenti della Difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1975

LEONE MORO - FORLANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE