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LEGGE 7 giugno 1975, n. 198

Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1981)
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Testo in vigore dal: 29-6-1975
al: 28-5-1977
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  di  grazia  e  giustizia  e' autorizzato a reclutare
annualmente  nel  Corpo  degli  agenti  di custodia, nei limiti delle
vacanze  esistenti  nel  ruolo organico degli appuntati e guardie, in
ogni  caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie
ausiliarie  tratto  dai  giovani  iscritti nelle liste di leva di cui
all'articolo  37  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14
febbraio  1964,  n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed
abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorita' militari.
  Essi  debbono  essere  in  possesso  dei  requisiti  prescritti dal
regolamento  e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo
degli agenti di custodia.
  L'entita'  del contingente da reclutare viene stabilita annualmente
di  concerto  con  il  Ministero  della  difesa  ed e' subordinata al
prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate.
  Il  servizio  delle  guardie di custodia ausiliarie e', a tutti gli
effetti,  servizio militare di leva; la sua durata e' uguale a quella
della ferma di leva per l'Esercito.
  Le  guardie  di  custodia  ausiliarie  sono  assegnate  alle scuole
militari  degli  agenti  di  custodia  per l'addestramento militare e
tecnico-professionale  della  durata  di tre mesi e, successivamente,
agli  istituti  penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti
dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli
istituzionali del Corpo degli agenti di custodia.