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LEGGE 31 maggio 1975, n. 191

Nuove norme per il servizio di leva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-6-1975 al: 29-1-1987
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La ferma di leva è:
per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici;
per la Marina di mesi diciotto.
Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva è stabilita in 18 mesi.