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LEGGE 27 maggio 1975, n. 178

Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  25-6-1975 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, già di lui più anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianità in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianità subite per le cause indicate nell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera".