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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1975, n. 136

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  22-5-1975 al: 30-6-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare disposizioni legislative intese a disciplinare le funzioni di controllo della contabilità e quelle di certificazione dei bilanci delle società con azioni quotate in borsa;
Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato art. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

Controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale


Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui al successivo art. 8. La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi del successivo art.
4. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle di cui agli articoli 2425, primo comma, n. 4) e ultimo comma, 2426 e 2427 dello stesso codice.
La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 2408 del codice civile.
Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della società alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile.
Alla società di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile.