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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1975, n. 25

Regolazione del mercato interno dell'alcool da vino.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1975, n. 124 (in G.U. 26/04/1975, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1975)
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Testo in vigore dal: 27-4-1975
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino al fine di
evitare    negative    ripercussioni    sull'economia   del   settore
vitivinicolo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto  con  quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e
l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'Azienda   di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13
maggio   1966,   n.   303,   e   dalle  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  per  un  triennio  successivo  alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  deve  procedere all'acquisto ed allo
stoccaggio,  per  la  successiva  immissione al mercato interno e per
l'esportazione,   di   quantitativi   di   alcool  provenienti  dalla
distillazione  dei  vini  di produzione nazionale ((ricavati dai vini
avviati  alla  distillazione  da  cooperative  e  loro  consorzi,  da
associazioni  di  produttori  e  da  produttori  singoli  titolari di
aziende agricole, limitatamente alla quantita' di prodotto dichiarata
alla fine del raccolto)).
  Gli acquisti saranno effettuati ai prezzi stabiliti con decreti del
Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste di concerto con i Ministri
per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.
  Per  l'attuazione  dei  compiti  di  cui al primo comma, l'A.I.M.A.
potra'   avvalersi   di   cooperative,   di   consorzi   o   di  loro
organizzazioni,  di  enti  pubblici o di altri operatori riconosciuti
idonei  con  le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio
1966, n. 303.
  Alle  operazioni  previste  dal  presente  articolo si applicano le
disposizioni  della  legge  31  marzo 1971, n. 144, sul finanziamento
degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.