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LEGGE 4 luglio 1874, n. 2011

Che obbliga i Comuni ad imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà. (074U2011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-8-1874
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I beni incolti dei comuni che sono patrimoniali o divenissero tali,
devono esseri  ridotti  a  coltura,  e  in  quanto  cadano  sotto  le
discipline della legge forestale, alla coltura  a  bosco.  Se  dentro
cinque anni dalla pubblicazione della presente  legge  i  comuni  non
adempiano a questa condizione,  i  beni  incolti  dei  comuni  devono
essere alienati o dati in enfiteusi, coll'obbligo  del  rimboscamento
per quelli soggetti alla legge forestale.