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LEGGE 24 dicembre 1974, n. 713

Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1975)
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Testo in vigore dal: 8-7-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  termini  di  cui  al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30
luglio  1959,  n.  623,  prorogati  da  ultimo  con l'articolo 41 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
nella  legge  18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogati
al   31   gennaio   1975   per  la  presentazione  delle  domande  di
finanziamento  e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi
contratti.
  ((Lo  stanziamento  previsto  dall'articolo  9,  primo comma, della
legge   30  luglio  1959,  n.  623,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  ulteriormente  aumentato  di  lire 75 miliardi per
l'anno 1975; di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al
1980,  di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 e
di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1989)).
  Le  somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate
negli anni successivi.
  Qualora  le  domande  di  finanziamento  regolarmente presentate da
imprese  del  Mezzogiorno  nel  termine  previsto nel primo comma non
esaurissero,  anche  se  integralmente  accolte,  la  riserva  di cui
all'articolo  6,  lettera  a),  della  legge  30 luglio 1959, n. 623,
modificata  dall'articolo  9  della  legge 25 luglio 1961, n. 649, la
quota  eccedente  puo' essere utilizzata, previo parere del CIPE, per
domande di finanziamento presentate da imprese del Centro-Nord.