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LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684

Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 8-1-1975
al: 23-7-1977
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  societa'  di  navigazione  a  partecipazione statale del gruppo
FINMARE  concorrono  a  realizzare  una  nuova politica marittima per
conseguire,  con  l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento
della flotta nazionale.
  Le  anzidette  societa'  di navigazione, al cui capitale l'Istituto
per   la   ricostruzione   industriale   partecipa,  direttamente  od
indirettamente,  per  almeno  il  51  per  cento, esercitano, ai fini
predetti, le seguenti attivita':
    a)  il  trasporto  di  merci  di  massa,  secche  e  liquide,  in
particolare per il rifornimento delle industrie di base, ai sensi del
successivo articolo 2;
    b)  il  trasporto  di  merci  di  linea,  ai sensi del successivo
articolo 4;
    c)  i  servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, ai
sensi del successivo articolo 8;
    d) i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;
    e)  la  gestione  di  una  nave-scuola,  ai  sensi del successivo
articolo 11;
    f) la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri, ai
sensi del successivo articolo 6.
  Le attivita' indicate nel comma precedente sono svolte in regime di
libera  attivita'  imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della
massima  efficienza ed economicita', secondo criteri di funzionalita'
e di specializzazione.