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LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496

Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2001)
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Testo in vigore dal: 6-11-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fermo  restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei
maggiori  in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza,  stabilito  dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e
riportato  nella  tabella  1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n.
1366,   sull'avanzamento   degli  ufficiali  in  servizio  permanente
effettivo  del  Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli
volumi   organici   dei   tenenti  colonnelli  e  dei  maggiori  sono
rispettivamente fissati, con decorrenza 1 gennaio 1971, in 200 e 100.