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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1974, n. 460

Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1974, n. 588 (in G.U. 29/11/1974, n.311).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1974)
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Testo in vigore dal: 30-9-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Rilevata  la  necessita'  e l'urgenza di modificare le disposizioni
contenute  nel codice postale e delle telecomunicazioni in materia di
variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  173  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi
sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con
il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale;  esse  hanno effetto per i buoni di nuova serie,
emessi  dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono
essere estese ad una o piu' delle precedenti serie.
  Ai  soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti
serie,  alle  quali  sia  stata  estesa  la variazione del saggio, si
considerano  come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie
e  il  relativo  computo  degli  interessi e' effettuato sul montante
maturato,  in  base  alle  norme di cui al primo comma del precedente
art.  172,  alla  data  di entrata in vigore del decreto previsto dal
presente  articolo.  Per i buoni che siano stati emessi da meno di un
anno,  il  nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed
il  calcolo  degli  interessi  e' eseguito sul montante maturato alla
scadenza di questo periodo.
  Gli   interessi   vengono  corrisposti  sulla  base  della  tabella
riportata  a  tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi
siano  stati  modificati  dopo  la  loro  emissione, e' integrata con
quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli
uffici postali".