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LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1975)
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Testo in vigore dal: 15-9-1974
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n.  425,
nel testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967,  n.
668, e' sostituito dal seguente: 
  "Il personale ha l'obbligo di risiedere in localita'  che  consenta
il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di  lavoro.
La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".