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LEGGE 2 agosto 1974, n. 365

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-9-1974 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'anno finanziario 1973, il contributo di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 4 marzo 1964, n. 114, in favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), da erogarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario, è stabilito in lire 5.015 milioni.